L’OT/24 è la dichiarazione con cui le aziende attive da più di un biennio affermano di essere in regola con gli adempimenti assicurativi-previdenziali e in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. L’incentivazione economica dell’INAIL alle imprese si realizza, oltre che con specifici contributi in conto capitale per quanto concerne le spese connesse alla realizzazione degli interventi di miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro, anche con lo strumento della riduzione del tasso di premio. Le imprese possono ridurre:
- i costi indiretti con la diminuzione della probabilità di accadimento degli infortuni sul lavoro;
- i costi diretti presentando la domanda di riduzione del tasso medio o applicato del premio da corrispondere all’INAIL.
DUE DIVERSE MODALITA’ DI OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE DEI PREMI
Secondo le modalità indicate sul sito internet istituzionale dell’INAIL, la riduzione del tasso medio o applicato del premio INAIL può essere richiesta (Decreto Ministeriale 12/12/2000 come modificato dal Decreto Ministeriale 3/12/2010):
- nel primo biennio di attività (articolo 20, modalità di applicazione delle tariffe – MAT) dalle imprese in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
- dopo il primo biennio di attività per prevenzione (articolo 24, modalità di applicazione delle tariffe – MAT) dalle aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.
1. NEL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ
Nel primo biennio di attività il tasso medio nazionale può essere ridotto o aumentato, in misura fissa del 15%, in relazione alla situazione dell’azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
- IN RIDUZIONE
- Chi può beneficiarne?
Prevista dall’articolo 20 del Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2000, la riduzione può essere richiesta, su domanda, da tutti i datori di lavoro in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
- Applicazione delle riduzioni.
La riduzione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. La misura dell’oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il primo biennio di attività.
- Come si ottiene?
La domanda di riduzione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online sul sito www.inail.it. La domanda di riduzione, dalla quale deve risultare l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, può essere inviata:
- contestualmente alla della denuncia dei lavori
- successivamente alla denuncia dei lavori (in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività)
- Valutazione e decisione.
L’INAIL, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
2. IN AUMENTO
Previsto dall’articolo 21 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, l’aumento è applicato dall’INAIL quando, da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia, risulti la mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Il provvedimento dell’INAIL, debitamente motivato, è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. PER PREVENZIONE, DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ
- Che cos’è lo sconto per la prevenzione?
L’INAIL premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT24), le aziende operative da almeno un biennio che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
- A cosa serve?
L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell’articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
- Chi può beneficiarne?
Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
- Come ottenere la riduzione?
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.Il facsimile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, insieme alle relative Istruzioni per la compilazione è disponibile in allegato e nella sezione Modulistica del sito http://www.inail.it/.
- Valutazione e decisione.
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E’ stato predisposto dall’Istituto ed è allegato alla presente scheda, un elenco contenente la documentazione che l’Istituto ritiene utile a dimostrare l’effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24. Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l’istanza di riduzione.
Applicazione della riduzione
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Esempio. La richiesta di riduzione per l’anno 2015 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2013. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2014. La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2015 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2015 (autoliquidazione 2016).
Requisiti
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda. L’oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”) il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.