Il grosso limite della montagna e la collina piemontese è l’eccessiva parcellizzazione, il frazionamento dei fondi agricoli avvenuto nel tempo per motivi ereditari, la ridotta produttività comparativa del lavoro sui frazionati appezzamenti agricoli ne ha decretato un rapido abbandono.
Con terreni abbandonati, incolti, estremamente frazionati, non sono assolutamente proponibili vari strumenti di ricomposizione fondiaria, per lo più fallimentari anche in pianura, quali l’acquisto, la permuta, l’affitto delle superfici di interesse, per l’alto costo gestionale delle operazioni e per la difficoltà di reperire i proprietari o gli eredi di superfici indivise. Sarebbero necessari elevati incentivi pubblici considerati però, da sempre, non proponibili, almeno in Italia.
L’abbandono ha fatto in modo che molti terreni prima coltivate diventassero pascoli e boschi con notevoli perdite di reddito per superficie, da anni la CE e la pubblica amministrazione cercano di invertire la tendenza con finanziamenti mirati alle zone montane e anche con Leggi che possano favorire chi in montagna rimane.
Per rendere possibile l’utilizzo dei terreni di monte bisogna che si formino unità territoriali accorpate e di superfici medio grandi superiori ai 10 ha.
Con diverse Leggi si è cercati di limitare la divisine fondiaria e si è cercato di trovare soluzioni per riaccorpare queste particelle, non da ultima si è tentato di ripercorrere la strada intrapresa dai Francesi con le Association Foncière pastorale ei Groupements Pastoraux, così anche il Piemonte si è dato una Legge per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie per la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali con:
la LR 2 novembre 2016 n. 21 che è fatta per dare soluzioni a chi lavora la terra in montagna accorpando le particelle in corpi unici utilizzabili da uno o più gestori.
Questa Legge vuole favorire la gestione associata delle piccole proprietà, accorpando tutti i terreni che verrebbero gestiti da questa Associazione privata o pubblico-privata, con tanto di statuto e regolamento. Nell’intenzione del legislatore un ente giuridico più snello nella gestione burocratica rispetto ai consorzi di miglioramento fondiario.
Quindi i proprietari conferiscono all’associazione i terreni, l’associazione provvede poi a dare in gestione queste proprietà, nel caso di pascoli vengono selezionati allevatori, che gestiranno il pascolo.
Le proprietà rimarranno in capo ai proprietari e non saranno usucapibili, e ogni proprietario può esercitare il recesso dall’associazione.
Le associazioni fondiarie acquistano il riconoscimento di persona giuridica privata.
L’ Associazione Fondiaria ha la funzione di gestire in modo associato i terreni conferiti dai soci, di redigere un piano di gestione dei terreni conferiti dai soci, a questo proposito la Regione Piemonte ha 180 gg per dettare le linee guida per redigere il piano di gestione e la sua utilizzazione, partecipare con le unioni dei comuni e i comuni alla individuazione dei terreni incolti e silenti (terreni per i quali non è noto il proprietario) e al loro recupero produttivo.
Alla Associazione Fondiaria verrà riconosciuto sino all’80% di contributo per la costituzione e 500,00 €uro ad ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni conferiti dai soci.
In sintesi questa legge promuove il recupero del territorio in particolare le aree marginali accorpando la superficie in un ente giuridico.
Detta in questo modo si può riconoscere che le finalità sono nobili e importanti, ma vi sono dei punti non chiari e alcune perplessità, che sono:
- Queste associazioni saranno enti giuridici privati con obbligo di bilancio e con obbligo di trasparenza nei confronti dei soci e della pubblica amministrazione?
- Cosa intende la legge per piano di gestione, un piano economico di gestione, un piano di gestione forestale pascolivo oppure entrambi?
- I 500,00 € a ettaro di contributo regionale per superficie lorda a chi devono essere dati al professionista che redige questo piano o all’associazione che poi negozia il piano con il professionista.
- Il piano di gestione è obbligatorio o facoltativo e il gestore dei terreni è costretto ad attuarlo anche se ha già un suo piano di gestione dei pascoli finanziato magari con il PSR o semplicemente sceglie lui un professionista e si costruisce un suo piano di gestione a misura aziendale?
Queste sono alcune delle domande che mi sono posto leggendo la Legge Regionale.
Posso pensare che alcuni o tutti i dubbi possano essere fugati quando con Delibera Regionale verranno date le linee guida per:
- Modalità e criteri per l’assegnazione dei terreni incolti o abbandonati
- Linee guida per la redazione dei piani di gestione e per la loro utilizzazione
- Criteri e modalità attuative per l’assegnazione e revoca dei finanziamenti
Per interesse ho voluto vedere cosa fanno i Francesi in proposito ed effettivamente questa legge ricalca molto di quello che si ha in Francia, naturalmente con tutti i limiti del caso, un’altra legislazione, altre tradizioni, altra realtà fondiaria, comunque l’indirizzo è comparabile, la differenza sostanziale tra il Piemonte e la Francia è che l’Associazione Fondiaria Francese può essere costituita per decreto dal Prefetto, che se valuta che vi siano pericoli per l’abbandono del territorio e quindi rischi per l’ambiente, impone l’associazione.
Per esperienza e conoscenza del territori posso anticipare sin d’ora che in alcune realtà del Piemonte sono viste come un mezzo per risolvere alcuni problemi, alcuni proprietari con il consenso dei Comuni avevano già delle associazioni fondiarie ma mancava una base giuridica e si sono avute delle ripercussioni legali, in altri casi queste associazioni sono osteggiate in particolare dai proprietari-gestori di alcuni terreni e utilizzatori di altri con contratti di affitto.
Come tecnico che opera in montagna ho grande fiducia in questa legge e spero abbia il successo che merita, a tal proposito ho avuto dei contatti con dei proprietari per vedere se ci sono i presupposti per creare questa Associazione Fondiaria.