Mediare è qualcosa che tutti noi facciamo in ogni momento della nostra vita. Poiché la vita è relazione con gli altri, è inevitabile che a volte i nostri interessi siano in conflitto con quelli dei nostri vicini, dei nostri colleghi, dei nostri clienti o fornitori, dei nostri concorrenti e, persino, dei nostri parenti e familiari.

L’evoluzione normativa in materia è stata vasta partendo dagli interventi in ambito europeo (Unione europea ha richiesto l’adozione agli stati membri, di dotarsi di apposita normativa ai fini del recepimento delle direttiva dell’Unione Europea 2008/52/CE relativamente alla materia civile e commerciale) al recente DM 139/2014 che ha aggiornato il DM 180/2010. Rilevante contributo è arrivato dalla Giurisprudenza e dagli interventi specifici di Tribunali e Giudici.

La mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l’opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e imparziale che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

In pratica, la mediazione civile è tutto questo: due o più parti, anche  assistite dai rispettivi avvocati o consulenti, si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del Mediatore Professionista, che si è accuratamente formato e preparato, obbligato ad un aggiornamento continuo per aiutare le parti a incontrarsi e a trovare una soluzione conveniente per entrambe.

La mediazione costituisce un’ottima alternativa alle lunghe e costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore.

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Oggi la mediazione è condizione di procedibilità (ovvero deve essere obbligatoriamente e preliminarmente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di

  • diritti reali sicuramente di nostro interesse per quanto riguarda proprietà , usufrutto , usucapione , compravendite immobiliari ecc.);
  • divisione e successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione e comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • condominio.

Esperire un tentativo di conciliazione è inoltre obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice oppure quando è prevista da clausole contrattuali o statutarie (clausole compromissorie).

LA MEDIAZIONE CONVENZIONALE PREVISTA DA CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

Se il contratto fra le parti o lo statuto societario prevedono una clausola compromissoria di mediazione, con la quale le parti si impegnano, nel caso di controversie, a esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere ad azioni legali, tale tentativo dovrà obbligatoriamente essere esperito dalle parti a pena di improcedibilità nel successivo giudizio.

LA MEDIAZIONE DELEGATA O DEMANDATA DAL GIUDICE

Gli stessi giudici possono, durante il giudizio ordinario in Tribunale, inviare le parti presso un organismo di mediazione ogni volta che ravvisino l’utilità di avviare un procedimento di mediazione fra le parti.

LA MEDIAZIONE VOLONTARIA

Per tutte le controversie relative a diritti disponibili è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.

Le opportunità legate al ricorso della mediazione volontaria (tempi rapidi e costi certi e ridotti) hanno portato negli ultimi anni a una notevole crescita del ricorso a questo istituto.

IL MEDIATORE

Il mediatore è un professionista con requisiti di onorabilità, competenza, terzietà e imparzialità che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Il suo compito è quello di aiutare le parti in lite a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe al contenzioso, portandole al raggiungimento di un accordo condiviso ed evitando quindi il ricorso al giudice; il verbale di conciliazione che riporta tale accordo, con la presenza degli avvocati o in alternativa attraverso l’omologa dal Presidente del Tribunale di competenza, costituisce titolo esecutivo per le parti.

I mediatori, generici o specializzati in diritto internazionale o del consumo, possono operare esclusivamente presso gli Organismi di mediazione e solo dopo aver frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell’elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione per i mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia.

GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione e iscritti nell’apposito registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, dopo aver dato particolari garanzie di serietà ed efficienza,

Il registro è istituito e tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile ovvero un suo delegato avente qualifica dirigenziale, che esercita poteri di vigilanza e controllo; i criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione sono fissati con D.M n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, che attua quanto previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Gli enti abilitati a svolgere la mediazione possono essere pubblici o privati (società, associazioni), ovvero organi o articolazioni interne degli enti medesimi (camere di conciliazione istituite dalle Camere di commercio, organismi non autonomi di società); prima di concedere l’accreditamento a un ente privato il responsabile del registro deve vagliare anche i requisiti di onorabilità di tutti i soci (o associati), degli amministratori e dei rappresentanti degli organismi.

Ogni organismo deve dotarsi di un regolamento e di un codice etico, comunicati al Ministero, che garantiscano i requisiti di terzietà, imparzialità e riservatezza di chi svolge il procedimento di mediazione; anche le indennità che le parti dovranno pagare per il procedimento devono rientrare nelle tabelle fissate dal Ministero ed essere comunicate al responsabile del registro.

LA MEDIAZIONE CONVIENE!

Chi inizia una causa civile è spesso animato da un forte sentimento di rivalsa per aver subìto un torto per il quale vuole subito ottenere ragione. Per questo, fino a oggi, si ricorreva al Tribunale nella speranza di ottenere, per mezzo di una sentenza, quella soddisfazione alla quale si riteneva di aver diritto.

Ma quanti, dopo anni passati fra udienze e rinvii, sostenendo spese ingenti e attese interminabili, effettivamente sono riusciti ad ottenere quella giustizia a cui aspiravano? Aspettare cinque anni per recuperare un credito è soddisfacente? Aspettare dieci anni per un risarcimento danni è soddisfacente? Quanto tempo siamo disposti ad aspettare per trovare soddisfazione?

La nostra Giustizia civile, con circa 5 milioni di cause civili arretrate, ha fatto precipitare l’Italia al 157° posto (su 180) della classifica mondiale sull’efficienza del sistema giudiziario per la definizione delle controversie civili e commerciali (dati Banca Mondiale – Doing Business 2011).

Oggi, pur essendo solo all’inizio della lunga strada di risalita, grazie alla mediazione civile la situazione è migliorata e l’Italia ha scalato una ventina di posti nella classifica, risolvendo in tempi rapidissimi le controversie di decine e decine di migliaia di cittadini e imprese.

Ricorrere alla mediazione civile significa avere l’opportunità di ottenere soluzioni concrete in tempi certi e rapidi –massimo tre mesi– e a costi molto contenuti, pari a solo una frazione dei costi di una causa civile.

Quasi tutte le controversie si possono conciliare. Certo, non tutte, ma l’ultima parola spetta sempre alla parte, alla quale rimane sempre possibile il ricorso al Tribunale se non si troverà un accordo.

PRINCIPALI VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

 La mediazione è rapida, con tempi massimi di 3 mesi contro una media di 10 anni per giungere a una sentenza definitiva in un giudizio civile.

 La mediazione è economica, con spese di gran lunga inferiori a quelle necessarie per un giudizio civile, fra spese di giudizio, onorari, perizie, consulenze e, soprattutto, costi occulti dovuti agli anni di attesa.

La mediazione è positiva, promuovendo il dialogo e permettendo di mantenere rapporti positivi con l’altra parte (un’azienda eviterà di perdere un cliente, un condomino eviterà di compromettere i rapporti di buon vicinato, ecc.).

 La mediazione è necessaria, essendo l’unica via per evitare il collasso del nostro sistema giudiziario e la deriva dell’economia italiana (mentre la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo continua a condannarci per la durata “non ragionevole” dei processi e le aziende straniere non investono in Italia per l’incertezza del diritto, il Parlamento Europeo ha lodato il nostro Paese per aver introdotto la mediazione con una legge all’avanguardia in Europa).

AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE PARTI CHE PARTECIPANO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto, nel caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità versata, fino a euro 500,00; nel caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà.

Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.Lgs. 28/2010, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta solo per il valore eccedente.

SANZIONI PREVISTE PER LE PARTI CHE NON SI PRESENTANO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 5, del D. Lgs: 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013).

Inoltre, il giudice potrà valutare tale comportamento come violazione del dovere di lealtà e probità delle parti e condannarle alle spese, anche qualora risultassero vincitrici nel giudizio, ai sensi dell’art. 92 del codice di procedura civile.

Nei casi più gravi, il giudice potrebbe ravvisare nel comportamento non collaborativo delle parti mala fede o colpa grave, e sanzionarle ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile condannandole anche al risarcimento del danno.