In quest’ultimo periodo il settore del fotovoltaico ha subito sostanziali modifiche, sia per quanto concerne l’aspetto strettamente fiscale che per quanto attiene l’aspetto dei contributi garantiti dallo Stato a coloro che investono in questo settore. In primo luogo, il D.L. 66/2014, con l’art. 22 comma 1, ha variato la tassazione dei proventi delle aziende agricole derivanti dalla vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili; il nuovo dettato normativo prevede l’applicazione di un coefficiente di redditività del 25% ai ricavi soggetti ad Iva, tenendo al di fuori della base di calcolo le tariffe incentivanti erogate dal Gse.
Inoltre il legislatore è intervenuto nuovamente in questo settore, stabilendo, con l’art. 26 del D.L. 91/2014, la rimodulazione degli incentivi erogati dal 1° Gennaio 2015 e delle tariffe incentivanti erogate ai produttori di energia.
Per di più, con l’art. 25-bis del sopra citato decreto, sono state variate le norme per quanto riguarda lo scambio sul posto, una delle modalità di vendita a disposizione del titolare dell’impianto che produce quantità di energia in esubero.
Quest’ultimo provvedimento è stato inserito ex novo in sede di conversione del decreto e prevede che, per gli impianti in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, la soglia di applicazione per lo scambio sul posto è di 500 kW, escludendo così, dalla possibilità di vendita in loco, tutti gli impianti di tipo domestico.
La novità più importante dell’entrata in vigore del D.L. 91/2014, è la rimodulazione degli incentivi prevista dall’art. 26, che ha subito grosse variazioni in sede di conversione in legge del decreto.
Per effetto di tale provvedimento, gli operatori con impianti di potenza nominale superiore a 200 kW sono obbligati a scegliere, entro il 30 novembre, tra una delle seguenti opzioni:
- allungamento del periodo di erogazione degli incentivi da 20 a 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, con conseguente riduzione percentuale della tariffa spettante in funzione del periodo di fruizione rimanente, come da tabella allegata al decreto;
- mantenimento dell’erogazione su base ventennale, con rimodulazione della tariffa in 2 fasi: una prima di riduzione dell’incentivo a cui ne segue un’altra con rimodulazione al rialzo. In questo caso le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del MiSE, sentita l’AEEG, da emanare entro il 1° ottobre 2014;
- mantenimento dell’erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti percentuali:
- 6% per gli impianti con potenza nominale compresa tra 200 kW e 500 kW;
- 7% per quelli con potenza nominale compresa tra 500 kW e 900 kW;
- 8% per quelli con potenza nominale superiore a 900 kW.
Se l’operatore non effettua nessuna scelta, per espressa previsione normativa, si applica quest’ultima formula di rimodulazione.
Il Governo, consapevole delle contrazioni in termini di ricavi attesi che tale rimodulazione comporterà, ha previsto la possibilità di recedere dai finanziamenti accesi, impegnando il Governo, ai sensi del comma 11, “ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamenti stipulati”.
Infine si evidenzia che l’art. 25 ha introdotto un nuovo onere in capo ai produttori di energia da fonti rinnovabili.
A decorrere dal 1° Gennaio 2015 gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, saranno a carico dei beneficiari delle medesime attività, incluse quelle in corso, fatta eccezione per gli impianti destinati all’autoconsumo di potenza inferiore ai 3 kW.
Tali oneri saranno determinati su proposta del GSE al MISE e saranno validi per un triennio.
Un vero disastro per tutti coloro che hanno investito su queste attività e che hanno pianificato i costi e i ricavi sulla base delle regole in vigore al momento in cui erano state fatte queste scelte.