agriturismo in Piemonte

Nuove regole per incrementare le opportunità delle aziende agricole e fornire servizi utili alla collettività con l’agriturismo

L’azienda agricola, da qualche decennio, non produce più solo alimenti per l’uomo o per il bestiame ma si colloca a tutti gli effetti nel settore dei servizi terziari: agricoltura sociale, fattorie didattiche, mantenimento del paesaggio rurale, enogastronomia, agriturismo, rappresentano un’offerta in pieno sviluppo.

Per regolamentare l’esercizio dell’agriturismo, le cui  prime esperienze risalgono a 35-40 anni fa, la Regione ha approvato  una nuova legge, un regolamento di applicazione e una serie di documenti per  qualificare l’attività.

L’agriturismo rappresenta un’importante opportunità per diversi aspetti:  sostiene il reddito delle famiglie agricole, facilita lo scambio culturale tra ospiti e contadini e tra le generazioni, conserva un patrimonio paesaggistico e architettonico che rischia di andare perduto, sostiene l’occupazione aprendo sbocchi commerciali per diversi prodotti aziendali e legando all’azienda anche i giovani che cercano vie alternative e complementari alla sola coltivazione/allevamento.

Così la vecchia legge sulla materia (L.R. n. 38/1995)  è sostituita con un nuovo regolamento regionale (1/R del 1 marzo 2016).

Chi svolge attività di agriturismo può dare ospitalità in alloggi, camere,  piazzole per campeggiatori, con o senza colazione. Può – anche senza fornire alloggio – preparare e somministrare pasti, merende e bevande, proporre degustazioni di prodotti aziendali, ampliando anche ai prodotti locali e regionali.

L’agriturismo può organizzare attività ricreative, culturali, didattiche nel settore dell’educazione alimentare e/o ambientale. Può far esercitare i suoi ospiti nella pratica sportiva, accompagnarli in escursioni a piedi, a cavallo, in bicicletta… Insomma, far conoscere il territorio e il grande patrimonio culturale della gente di campagna.

Non sono ammessi più di 35 posti letto (25 adulti e 10 bambini) per azienda e devono essere forniti 3 servizi minimi compresi nel prezzo:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

Nell’agriturismo possono essere ospitati sino a 3 tende o caravan o motorhome, è possibile richiedere al Comune lo scambio di posti letto con piazzole camping.

regole diverse per le zone di montagna

Chi abita in montagna (sopra i 1.000 m.) e ha un’azienda che può essere raggiunta solo con sentieri o strade chiuse al traffico, ha qualche “libertà” in più (camerate, letti a castello…) che non sono consentiti negli altri casi.

che requisiti deve avere e rispettare chi vuole avviare l’attività di agriturismo

Per quanto l’argomento sia spesso nell’occhio del ciclone, le norme da rispettare sono numerose e dettagliate, sia dal punto di vista fiscale che da quello tecnico e igienico-sanitario.

I pasti e le bevande somministrate devono essere prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda. Se non vi sono prodotti sufficienti o producibili allo scopo, si dovrà comunque garantire un minimo di prodotto proprio, pari all’25% (calcolato come costo sul costo complessivo all’azienda); la restante parte può essere acquisita all’esterno purché proveniente da altre aziende agricole operanti nel territorio locale o regionale.

L’attività agrituristica è un’attività complementare per l’operatore deve essere, per prima cosa, un agricoltore/allevatore, la legge fornisce alcuni parametri per verificare tale requisito: in termini di reddito (la maggior parte dei ricavi deve provenire dall’attività di coltivazione/allevamento) e in termini di lavoro, in quanto il tempo dedicato all’agricoltura deve essere prevalente rispetto all’attività “d’hotelier” (sono stati approvati al riguardo coefficienti legati alla superficie di coltivazione e agli allevamenti praticati).

qUALI SONO LE FORMALITà BUROCRATICHE PER AVVIARE L’ATTIVITà DI AGRITURISMO

L’agricoltore che vuole avviare l’attività si impegna al rispetto di tali requisiti predisponendo una relazione  che viene spedita telematicamente al SUAP (sportello unico attività produttive) del Comune, unitamente ad una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), prevista anche in caso di variazione dell’attività agrituristica.

Una parte importante di questa relazione, viene desunta automaticamente dal “fascicolo aziendale”: una sorta di fotografia, costantemente aggiornata, che l’agricoltore, la sua associazione e il “sistema informativo agricolo pubblico”, conserva e usa per conoscere l’azienda nel dettaglio.

Quanto non estratto dal fascicolo aziendale, lo si deve completare con i dati specifici dell’attività che si vuole avviare, ad esempio quali stabili verranno utilizzati per l’ospitalità, ecc…

La Regione e gli altri organi avranno pertanto più elementi per garantire il controllo della conformità alle regole esistenti.

Quello dei fabbricati è un altro punto che la legge affronta nel dettaglio. Devono già essere presenti nell’azienda, avere carattere di ruralità e non possono essere costruiti ex novo. L’ampliamento di quelli esistenti è solo consentito per locali tecnici, servizi igienici e per eliminare barriere architettoniche.

le novità

Si introduce il principio per cui possono essere forniti, ai soli ospiti dell’agriturismo, servizi complementari (cura, benessere e salute del corpo) e vengono dettagliate le regole per la conduzione di piscine, palestre e centri benessere.

Per rendere riconoscibile e “garantito” l’agriturismo regionale, si  introdurrà un marchio ed una classificazione (prevista anche a livello nazionale) per ogni azienda.

Abituati alle stelle per identificare gli hotel, in questo “campo” faremo attenzione ai girasoli: da 1 a 5. Li dovremo vedere – con una grafica riconoscibile in tutta Italia –   in bella evidenza, in modo che gli ospiti/clienti comprendano a prima vista le qualità della struttura e del contorno ambientale e paesaggistico che li accoglie.

possibilità di finanziamenti

La Regione Piemonte, nell’applicazione del suo Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020  ha individuato una “misura” di sostegno dedicata ai progetti che verranno proposti nell’ambito delle attività di agriturismo, agricoltura  sociale e  fattorie didattiche (operazione 6.4.1).

Per saperne di più:

http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/strutture-ricettive/aziende-agrituristiche.html

Legge regionale 23 feb 2015, n° 2

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2015002.html

Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 1 marzo 2016, n. 1/R.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/09/attach/re201601_turi.pdf